AVVERTENZA:
   L'originario   titolo   del  decreto-legge  e'  stato  come  sopra
modificato dalla legge di conversione del presente decreto, la  quale
ha soppresso le parole finali: "della Sardegna".
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 13, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. (( Al fine di favorire la  ripresa  economica  ed  occupazionale
nelle  aree  interessate  dalla  ristrutturazione  o dalla cessazione
dell'attivita'  mineraria,  il  Governo,  d'intesa  con  la   regione
interessata,   promuove   specifici   piani   per   la  riconversione
produttiva.  I  piani  tengono  conto  dell'incidenza  dell'attivita'
estrattiva   nell'economia   delle   singole  aree,  avendo  riguardo
all'ultimo decennio. I piani finanziati con il  concorso  di  risorse
statali,  regionali  e  comunitarie,  ed  attuati  mediante accordi e
contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo
1 della legge 3  febbraio  1989,  n.  41  ))  (a),  ((  e  successive
modificazioni   ))  (a)  ,  nonche'  gli  interventi  per  la  tutela
dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30  luglio  1990,  n.
221 (b) .
(( 2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono       ))
(( ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi  ))
(( vigenti in materia di sostegno all'attivita' mineraria, anche   ))
(( ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992,         ))
(( n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  ))
(( 1992, n. 488 (c), dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (d), ))
(( e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8,      ))
(( commi 6 e 6- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ))
(( (e), sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni  ))
(( di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e     ))
(( secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in     ))
(( materia di aiuto alle imprese.                                  ))
(( 3. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, ))
(( come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n.  ))
(( 221 (b), sono soppresse le parole "e per iniziative di          ))
(( reimpiego della manodopera fino a 50 unita'".                   ))
(( 4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al ))
(( soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di             ))
(( insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della   ))
(( legge 30 luglio 1990, n. 221 (b), per le finalita' e            ))
(( nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al ))
(( comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse      ))
(( statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di  ))
(( finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata ))
(( la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5    ))
(( miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30      ))
(( miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede         ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ))
(( ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001      ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno   ))
(( 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento        ))
(( relativo al Ministero del tesoro.                               ))
(( 5. Le somme impegnate per la concessione di contributi          ))
(( ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive       ))
(( modificazioni    (f) , della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e    ))
(( successive modificazioni (a),  e  della  legge  30 luglio 1990, ))
(( n. 221 (b), e non piu' dovute per la mancata attuazione dei     ))
(( programmi di investimento ovvero per la cessazione              ))
(( dell'attivita' mineraria, sono versate sul capitolo 3600        ))
(( dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate   ))
(( con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello      ))
(( stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio ))
(( e dell'artigianato.                                             ))
(( 6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed  ))
(( occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda,  ))
(( il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per  ))
(( la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula   ))
(( dell'accordo di programma entro il                              ))
(( 30 giugno 1993. E' autorizzata la realizzazione di iniziative   ))
(( nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi            ))
(( dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come        ))
(( modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246   ))
(( (f), nonche' la realizzazione, sulla base delle procedure e     ))
(( delle modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di ))
(( entrata in vigore del presente decreto, con decreto del         ))
(( Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di   ))
(( concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione ))
(( Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini ))
(( minerari caratterizzati da attivita' minerarie dismesse o in    ))
(( fase di dismissione; per le predette finalita' e' autorizzata,  ))
(( rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire       ))
(( 28.000 milioni per l'anno 1993.                                 ))
(( 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in ))
(( lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante       ))
(( corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per ))
(( la mancata attuazione di programmi di attivita' minerarie,      ))
(( nonche' delle disponibilita' in conto residui, a valere sui     ))
(( capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello  ))
(( stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio ))
(( e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme,          ))
(( individuate con decreto del Ministro dell'industria, del        ))
(( commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del   ))
(( tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per   ))
(( essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.               ))
(( 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con      ))
(( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel ))
(( conto dei residui".                                             ))
 
             (a)   Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  41/1989
          (Interventi per la politica mineraria per  il  1988),  come
          modificato  dall'art.  3  della  legge  n.  221/1990  e dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
          "Art. 1. - 1. Nei bacini minerari interessati  da  processi
          di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o
          la  sospensione  totale o parziale dell'attivita' mineraria
          divenuta   antieconomica,   con   conseguenti   esodi    di
          manodopera,  anche  se la sospensione dell'attivita' si sia
          verificata prima della data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   ma   comunque  in  vigenza  del  titolo
          minerario, ai titolari della concessione di coltivazione  o
          ad   altri   soggetti  ritenuti  idonei  che  intraprendano
          attivita' sostitutive nel territorio dei comuni  sui  quali
          insiste  l'attivita'  mineraria o nei comuni limitrofi, con
          piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi,
          possono  essere  concessi,  con   delibera   del   Comitato
          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica
          industriale    (CIPI),    su    proposta    del    Ministro
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          contributi  in  conto  capitale  fino  al  25   per   cento
          dell'investimento  globale  relativo  alla realizzazione di
          tali attivita', da attuarsi in settori  diversi  da  quelli
          definiti   sensibili   dalle  disposizioni  comunitarie  in
          vigore.
          2. I contrubiti di cui al comma 1 non sono  cumulabili  con
          le  agevolazioni  previste da altre leggi statali, da leggi
          regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          fatta eccezione per le agevolazioni previste  da  organismi
          comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole.
          3.  Le  agevolazioni  di cui al comma 1 destinate alle aree
          localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del
          testo unico delle leggi sugli  inteventi  nel  Mezzogiorno,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50  per
          cento  dell'investimento  globale,  e sino al limite del 75
          per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da
          altre leggi statali e da leggi regionali.
             4. Il contributo e' liquidato con decreti  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. Per la
          liquidazione del contributo si applica l'art. 5, secondo  e
          terzo  comma,  della  legge  15  giugno  1984,  n.  246. Il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          puo'    disporre,    previa   presentazione   di   apposita
          fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in  misura  non
          superiore al 30 per cento del contributo deliberato".
             (b)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 9 della legge n.
          221/1990,  recante  nuove  norme  per  l'attuazione   della
          politica mineraria:
             "Art.  9  (Norme  per  la tutela dell'ambiente). - 1. Al
          fine di assicurare il corretto inserimento delle  attivita'
          minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca
          o  di  concessione  di  coltivazione  devono  provvedere al
          riassetto ambientale delle aree oggetto  dell'attivita'  di
          ricerca   o  di  coltivazione  e  ad  essi  possono  essere
          concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi  in  conto
          capitale  nella  misura  massima del 15 per cento del costo
          complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi  nella
          misura  massima  del 20 per cento del costo complessivo dei
          progetti  i  contributi  destinati  alle  aree  localizzate
          nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218. I contributi non sono cumulabili con  le  agevolazioni
          previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle
          province  autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per
          le agevolazioni previste  da  organismi  comunitari  e  per
          quelle relative alle attivita' agricole.
             2.  Il  contributo  e' concesso con decreto del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione
          della validita' del progetto da parte  di  una  commissione
          tecnica   composta  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   -
          Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del
          Ministero   dell'ambiente   e   da  un  rappresentante  del
          Ministero del tesoro.
             3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, stabilisce i requisiti  dei  progetti  di
          riassetto  ambientale  ammissibili a contributo, nonche' le
          modalita' di verifica e di controllo dell'esecuzione  degli
          stessi.
             4.  Per  l'attuazione degli interventi di cui al comma 1
          e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989,
          di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per
          l'anno 1991.
             5. Nei bacini di cui all'art. 1 della legge  3  febbraio
          1989,  n.    41, come modificato dall'art. 3 della presente
          legge, i  programmi  di  recupero  ambientale  di  compendi
          immobiliari,  direttamente  o  indirettamente  legati  alle
          attivita'  minerarie,  gia'  dismesse  o   interessate   da
          processi  di ristrutturazione o di riconversione, destinati
          al soddisfacimento di  esigenze  sociali,  culturali  e  di
          insediamenti     produttivi    attraverso    progetti    di
          utilizzazione e di valorizzazione del  territorio  e  delle
          sue   risorse,   sono  ammessi  agli  interventi  agevolati
          previsti in materia dalle leggi nazionali.  Per  promuovere
          l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi
          agli  enti  locali interessati per studi o progettazioni di
          piani di  fattibilita',  a  carico  dell'autorizzazione  di
          spesa  di  cui  al  comma  4.  Gli stessi programmi possono
          essere ammessi ai benefici di cui all'art. 1 della legge  3
          febbraio  1989,  n.  41,  come modificato dall'art. 3 della
          presente  legge,  limitatamente  alle  opere   strettamente
          finalizzate a creare nuova occupazione stabile".
             (c)  Il  D.L.  n.  415/1992 rifinanzia la legge 1  marzo
          1986, n. 64, recante  disciplina  organica  dell'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno.
             (d)  Il  D.L.  n.  148/1993,  in corso di conversione in
          legge, reca interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
             (e) Il D.L. n. 16/1993 reca: "Disposizioni in materia di
          imposte sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili  di
          civile  abitazione, di termini per la definizione agevolata
          delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
          della ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti
          derivanti   da  depositi  e  conti  correnti  interbancari,
          nonche' altre disposizioni  tributarie".  Si  trascrive  il
          testo dei commi 6 e 6-bis del relativo art. 8:
             "6.  Nei  bacini  minerari  interessati  da  processi di
          ristrutturazione comportanti contrazioni di manodopera o la
          sospensione  totale  o  parziale  dell'attivita'  mineraria
          divenuta    antieconomica,   con   conseguenti   esodi   di
          manodopera, ai titolari della concessione di coltivazioni e
          ad altri soggetti che intraprendono attivita' sostitutive o
          alternative nel territorio dei  comuni  sui  quali  insiste
          l'attivita'  mineraria  o  dei comuni limitrofi individuati
          dalle deliberazioni del Comitato interministeriale  per  la
          programmazione  economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20
          dicembre  1991   e   del   25   marzo   1992,   pubblicate,
          rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 238 del 10
          ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e  n.  117  del  21
          maggio  1992,  ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221,
          con piani di assunzione di manodopera  raccordati  con  gli
          esodi, e' riconosciunta, per i periodi d'imposta 1992-1996,
          l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  e  dell'imposta locale sui redditi, sugli utili
          reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attivita' sopra indi-
          cate e in attuazione dei predetti piani.  Con  decreti  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale  e  con il Ministro delle finanze, da emanare entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti i
          criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente comma. In caso di osservanza delle disposizioni di
          cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli  utili
          non  reinvestiti  concorrono  a  formare  il reddito per il
          doppio del loro ammontare.
             6- bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6  e
          per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati,
          che  operano  per  le  finalita'  di cui al medesimo comma,
          possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30
          per   cento   del   costo   degli  investimenti,  al  netto
          dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di  cui  al
          citato  comma  6 sono stabiliti i criteri e le modalita' di
          attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso
          di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma
          e ai decreti attuativi, il beneficio e' revocato".
             (f) Il testo dell'art. 4 della legge n. 752/1982  (Norme
          per l'attuazione della politica mineraria), come modificato
          dall'art. 3 della legge n. 246/1984, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  La ricerca di base consiste nella raccolta
          dei  dati,  della  documentazione  e   della   bibliografia
          mineraria;  nelle  indagini e studi sistematici, geologico-
          strutturali  e  mineralogici   finalizzati   alla   ricerca
          mineraria;   nelle   prospezioni   geologiche,  geofisiche,
          geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche;
          nella elaborazione di tutti i  documenti  interpretativi  e
          dei relativi studi illustrativi.
             Nel  corso  dell'esecuzione  della  ricerca di base sono
          presi  in  considerazione  tutti  gli  elementi  geologici,
          geofisici,  geochimici  e giaciomentologici che interessano
          le strutture geominerarie cui possano essere  geneticamente
          legati  giacimenti  minerari  di  qualsiasi  tipo, compresi
          quelli  relativi  ai  fluidi  geotermici  e   ai   minerali
          radioattivi.
             Il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
          dell'artigianato svolge l'attivita' di cui al primo  comma,
          direttamente  o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla
          base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto  del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro   e,   qualora
          l'intervento  ricada in regioni a statuto speciale, o nelle
          province autonome di Trento e Bolzano, nel  rispetto  delle
          loro  competenze.  Per lo svolgimento dell'attivita' di cui
          al primo comma  nel  territorio  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato puo' stipulare convenzioni separatamente o
          in compartecipazione con l'ENI, anche con enti  ed  imprese
          minerarie  di  emanazione  regionale, purche' di comprovata
          competenza nel campo della ricerca di base.
             Il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato  verifica  in  via preliminare ed assicura
          nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la  coerenza  e
          la compatibilita' delle metodologie di ricerca adottate.
             Le  convenzioni  devono  tra  l'altro individuare i temi
          della  ricerca,  stabilirne  il  programma  di  massima   e
          prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.
             L'ENI  esercita  l'attivita'  di  cui  al terzo comma ai
          sensi della propria legge istitutiva, e puo'  avvalersi  di
          studi  e  ricerche  effettuati  in proprio ed effettuati od
          effettuabili da parte di universita' o  di  altri  soggetti
          pubblici o privati.
             I  possessori  dei  fondi  sui  quali vengono effettuate
          operazioni  di  ricerca  di  base   non   possono   opporsi
          all'effettuazione  dei  lavori di ricerca ferme restando le
          vigenti norme di polizia mineraria.
             I dati acquisiti nel corso della ricerca  di  base  sono
          trasmessi  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato,  il  quale  li  pone  a  disposizione  di
          chiunque  vi  abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta
          Ufficiale".